Stai aspettando un bambino?
Se non ci sono situazioni particolari, puoi continuare a svolgere il tuo abituale lavoro fino al settimo mese di gravidanza.
Le lavoratrici infatti devono astenersi obbligatoriamente dal lavoro:
=> nei due mesi precedenti la data presunta del parto e comunque fino alla nascita del bambino;
oppure
=> nel mese precedente la data presunta del parto e sempre fino alla nascita del bambino, per scelta della lavoratrice a condizione che non vi siano pregiudizi per la salute della gestante e del nascituro.
Che documentazione bisogna presentare?
Prima dell'inizio dell'astensione obbligatoria le lavoratrici devono presentare al responsabile dell'Unità di appartenenza un certificato rilasciato da un medico appartenente ad una Asl attestante la data presunta del parto; la data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.
Nel caso in cui la lavoratrice scelga di limitare l'astensione ad un solo mese prima del parto, dove anche presentare:
I due certificati devono attestare che la scelta non pregiudica la salute della gestante e del nascituro.
Il congedo di maternità è calcolato a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio e delle ferie ed è considerato attività lavorativa ai fini della progressione di carriera, quando i contratti collettivi non richiedono a tale scopo particolari requisiti.
Per tutto il periodo del congedo di maternità, le lavoratrici hanno diritto all'80% della retribuzione, comprese le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità e produttività nonché la tredicesima mensilità.
In alcuni casi espressamente previsti dalla legge, però, la Direzione provinciale del lavoro, sia di propria iniziativa, sia su istanza della lavoratrice, può disporre l'astensione anticipata dal lavoro, previa accertamenti sanitari.
Alcune informazione legate ai diversi contratti di lavoro:
Le lavoratrici con contratto part-time beneficiano, per quanto riguarda la durata dei congedi, dei medesimi diritti di una lavoratrice a tempo pieno.Ovviamente il relativo trattamento economico è calcolato in ragione del ridotto orario.
Le lavoratrici con contratto di formazione e lavoro rientrano, ai fini della normativa sulla tutela della maternità, nelle condizioni generali delle lavoratrici dipendenti anche se la fattispecie del contratto le colloca tra le lavoratrici assunte a termine.
La gravidanza e il puerperio, nello specifico, consentono loro la proroga del contratto per un periodo pari a quello della sospensione. Infine anche il congedo parentale rientra tra i periodi che permettono a queste lavoratrici di prolungare la scadenza del contratto.
Le lavoratrici con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e anche a progetto, iscritte al "Fondo Inps gestione separata" hanno diritto a 3 mesi per il congedo di maternità con retribuzione pari al 30% del reddito di riferimento e all'indennità di malattia e ai congedi parentali (novità introdotta dalla Finanziaria 2007).
Le lavoratrici con contratto a termine possono presentare domanda di maternità anticipata (solo in caso di complicanze) entro sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro (art. 24 D. Lgs. 151/2001).
Normativa di riferimento
Testo Unico n. 151/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità".
Per informazioni
Direzione provinciale del lavoro
passaggio De Gasperi, 3 - 35131 Padova
telefono 049 8769111 - fax 049 8756018
e-mail dpl-Padova@lavoro.gov.it