Legge e maternità

Il lavoro dopo il parto

Hai appena partorito?

Ricorda che dopo il parto hai bisogno di recuperare le tue forze fisiche e di dedicare al nuovo nato tutto il tempo che richiede. La legge garantisce pertanto alla lavoratrice madre il diritto al congedo di maternità nel periodo successivo al parto. Ciò allo scopo di assicurare al tempo stesso la tutela della donna e la protezione del bambino.

Congedo di maternità
Le lavoratrici devono astenersi obbligatoriamente dal lavoro nei tre mesi successivi al parto oppure, se hanno fruito del congedo di un solo mese prima del parto, nei quattro mesi successivi.
In caso di parto prematuro, la lavoratrice ha comunque diritto al congedo fino alla data presunta del parto. Può recuperare i giorni di congedo non goduti a causa dell'anticipazione dell'evento aggiungendoli al periodo di congedo dopo il parto.
Se il figlio nato prematuro ha necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera, pubblica o privata, la madre ha diritto alla sospensione temporanea del congedo di maternità. In questo caso la lavoratrice può chiedere di fruire del restante periodo di congedo obbligatorio post partum e del residuo periodo ante partum non goduto, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.

Quali documenti bisogna presentare?
Per usufruire del diritto al congedo obbligatorio la lavoratrice deve presentare, entro quindici giorni dall'evento:

  • specifica domanda al responsabile dell'unità di appartenenza, allegando il certificato di nascita del figlio.

Per usufruire del diritto alla sospensione temporanea del congedo obbligatorio la lavoratrice deve presentare:

  • specifica domanda al responsabile dell'unità di appartenenza, allegando certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della madre consentono il rientro al lavoro.

Il congedo di maternità è calcolato a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio e delle ferie ed è considerato attività lavorativa ai fini della progressione di carriera, quando i contratti collettivi non richiedono a tale scopo particolari requisiti.

Trattamento economico
Per tutto il periodo del congedo obbligatorio, le lavoratrici hanno diritto all'80% della retribuzione, comprese le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, relative alla professionalità e produttività, nonché alla tredicesima mensilità.
Sono esclusi, naturalmente, tutti gli emolumenti la cui corresponsione, ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari, è sempre strettamente connessa all'effettiva presenza in servizio.
Il diritto all'intera retribuzione spetta anche alla lavoratrice che al momento dell'inizio del congedo obbligatorio é assente dal lavoro ad altro titolo senza diritto, alla retribuzione in tutto o in parte (ad esempio come ipotesi più frequente in aspettativa non retribuita).

Allattamento
Durante il primo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre può fruire di due periodi di riposo di un'ora, anche cumulabili nella giornata, con diritto di uscire dal luogo di lavoro per provvedere alle esigenze del bambino.
Con i riposi giornalieri la legge intende assicurare alla madre la possibilità di assolvere ai compiti delicati e impegnativi legati alle esigenze del neonato nel primo anno di vita, tra cui rientra anche l'allattamento.
L'articolazione dei riposi giornalieri deve essere concordata tra la lavoratrice ed il responsabile dell'ufficio. La determinazione delle ore spettanti alla lavoratrice madre viene fatta in relazione al normale orario giornaliero in vigore presso l'unità di appartenenza.

Congedo di paternità
Quando la madre non può prendersi cura del neonato, il diritto al congedo obbligatorio per i primi tre mesi dopo il parto può essere fruito dal padre lavoratore.
Questo non solo per assicurare comunque al bambino l'assistenza necessaria al suo sviluppo fisico, ma anche e soprattutto per consentire l'instaurarsi di rapporti affettivi indispensabili alla formazione della sua personalità.
Il diritto al congedo obbligatorio post partum spetta al padre lavoratore, nei casi di:

  • morte della madre
  • grave infermità della madre
  • affidamento del bambino al solo padre
  • abbandono del bambino da parte della madre.

Che documenti bisogna presentare?
Per fruire dell'astensione obbligatoria, il padre lavoratore deve presentare:

  • specifica domanda al responsabile dell'unità di appartenenza;
  • in caso di grave malattia della madre, certificato rilasciato da un medico appartenente ad una Asl attestante tale stato d'infermità e la conseguente impossibilità per la stessa di accudire il bambino;
  • in caso di decesso della madre, il certificato di morte;
  • in caso di affidamento al solo padre, copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria che ha disposto l'affidamento;
  • in caso di abbandono, dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

L'astensione obbligatoria è calcolata a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio e delle ferie ed è considerata attività lavorativa ai fini della progressione di carriera, quando i contratti collettivi non richiedono a tale scopo particolari requisiti.

Trattamento economico
Per tutto il periodo dell'astensione obbligatoria, i padri lavoratori hanno diritto all'intera retribuzione, comprese le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, relative alla professionalità e produttività, nonché alla tredicesima mensilità.
Sono esclusi, naturalmente, tutti gli emolumenti la cui corresponsione, ai sensi delle vigenti disposizioni interne, è sempre strettamente connessa all'effettiva presenza in servizio.
Tale diritto spetta anche al lavoratore che al momento dell'inizio del congedo di paternità é assente dal lavoro ad altro titolo, senza diritto, in tutto o in parte, a retribuzione (ad esempio, come ipotesi più frequente, in aspettativa non retribuita).
Normativa di riferimento
Testo Unico n. 151/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità".

Per informazioni
Direzione provinciale del lavoro di Padova
passaggio De Gasperi, 3 - 35131 Padova
telefono 049 8769111 - fax 049 8756018
e-mail dpl-Padova@lavoro.gov.it