Legge e maternità

Congedi parentali facoltativi

Il congedo parentale facoltativo è la possibilità, per entrambi i genitori, di astenersi contemporaneamente e facoltativamente dal lavoro nei primi otto anni di vita del bambino, per un periodo complessivo di 6 mesi.

Ricorda! Se utilizzati da entrambi i genitori, le astensioni dal lavoro non possono superare il limite complessivo di dieci mesi.
Se il padre si assenta dal lavoro per un periodo continuativo non inferiore a tre mesi, il limite di sei mesi sale a sette e il limite massimo complessivo di fruizione tra i due genitori diventa di undici mesi (sette mesi per il padre e quattro mesi per la madre).
In presenza di un solo genitore, questi ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non superiore ai dieci mesi.

Ai genitori di minore disabile è riconosciuto il diritto di prolungare fino a tre anni il periodo di astensione facoltativa dal lavoro.

I genitori adottivi o affidatari hanno diritto ai congedi nei primi 3 anni dall'ingresso del bambino in famiglia, se ha un'età tra i sei e i dodici anni.

Quali requisiti?
Possono usufruire dei congedi parentali:

  • i lavoratori dipendenti;
  • le lavoratrici autonome (come artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone/ mezzadre, imprenditrici agricole professionali) limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino;
  • i lavoratori a progetto e iscritti alla gestione separata dell'Inps, e in generale i lavoratori con contratti precari.

Alle mamme con contratto a tempo determinato, in particolare, spetta, entro il primo anno di vita dei figli, un congedo di tre mesi con retribuzione pari al 30% del reddito percepito.

Che documenti bisogna presentare?
I genitori che intendono richiedere un congedo parentale devono presentare domanda al proprio datore di lavoro, secondo le modalità previste dai contratti collettivi e comunque con un preavviso non inferiore ai 15 giorni. Sarà poi l'azienda a gestire tutta la procedura amministrativa che ne consegue.
Il modulo può essere presentato, in alternativa, anche all'Inps.

Trattamento economico
Fino al terzo anno di vita del bambino è dovuta un'indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra genitori di 6 mesi. Dai tre agli otto anni di vita del bambino, viene invece riconosciuta un'indennità del 30% legata al reddito individuale dei genitori.
Non si perde il posto di lavoro, non si perdono contributi e, in casi di necessità economica, la legge prevede la possibilità di anticipazione del trattamento di fine rapporto.
I costi della retribuzione dei lavoratori in congedo facoltativo sono a totale carico Inps e non determinano oneri retributivi per le aziende.

Normativa di riferimento
* D.lgs n. 115 del 23 aprile 2003 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".
* D.lgs n. 151 del 26 marzo 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".
* Legge n. 53 dell'8 marzo 2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città".

Per informazioni
Direzione provinciale del lavoro di Padova
Passaggio De Gasperi, 3 - 35131 Padova
telefono 049 8769111- fax 049 8756018
e-mail dpl-Padova@lavoro.gov.it