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Abbiamo perso un bambino

L'esperienza della perdita di un bambino procura sempre una grossa situazione di disagio fisico e psicologico; quando un bambino muore, a qualsiasi stadio della gravidanza, anche se molto iniziale per la donna e la coppia è sempre un dolore.
Anche l'interruzione volontaria di gravidanza rappresenta sempre una scelta molto difficile da affrontare.

In tutti i casi, può essere utile ricorrere ad un supporto di tipo psicologico, che accompagni la donna e la coppia nelle proprie scelte e nel superamento di eventuali traumi legati alla perdita del bambino; tale servizio viene offerto da consultori, centri specializzati o associazioni private presenti sul territorio.

In caso di aborto spontaneo
La maggior parte degli aborti si verifica nei primi tre mesi di gravidanza, ma ci sono aborti (rari) che si verificano anche dopo il terzo mese. Statisticamente parlando, si può dire che la maggior parte degli aborti (85%) è causata da alterazioni fetali, la rimanente parte (15%) da problemi di salute materna.
Un aborto spontaneo nei primi tre, quattro mesi di gestazione non è purtroppo un avvenimento tanto raro. Prima del 180° giorno di gravidanza di gestazione, l'interruzione di gravidanza viene considerata giuridicamente aborto e dà diritto alla stessa tutela sanitaria della malattia.
Questo significa che, una donna che lavora, potrà assentarsi solo per il tempo necessario alla "convalescenza" e sul piano economico ha diritto alla sola indennità di malattia.
Dopo il 180° giorno di gestazione invece, l'interruzione della gravidanza viene considerata "parto prematuro" e dà automaticamente alla lavoratrice il diritto di usufruire dell'assenza obbligatoria di 3 mesi e del trattamento economico di maternità.

In caso di interruzione Volontaria di Gravidanza
Oggi in Italia qualsiasi donna può richiedere l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) entro i primi 90 giorni di gestazione, per motivi di salute di origine fisica o psicologica e ancora per motivi economici, sociali o familiari.
La legge 194/78, detta "Norme per la tutela sociale della maternità e per l'interruzione della gravidanza", che sancisce le modalità del ricorso all'aborto volontario, prevede la possibilità di ricorrere all'interruzione di gravidanza anche dopo i 90 giorni, solo quando la gravidanza, il parto o la maternità comportino un grave pericolo per la vita della donna o per la sua salute fisica o psichica.
L'intervento può essere effettuato presso le strutture pubbliche del Sistema Sanitario Nazionale e le strutture private convenzionate ed autorizzate dalle Regioni.
I Consultori familiari erogano un servizio di consulenza e certificazione per le donne che hanno intenzione di sottoporsi a IVG ed anche un supporto di tipo psicologico. La certificazione può essere richiesta anche al proprio medico o ginecologo di fiducia.
Tutti gli accertamenti sanitari, le cure, il ricovero ospedaliero per l'interruzione della gravidanza attuati nelle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, sono gratuiti.
La lavoratrice è tutelata anche in caso di interruzione volontaria della gravidanza.

Se la donna è minorenne, per l'interruzione volontaria della gravidanza è richiesto l'assenso di chi, su di essa, esercita la potestà o la tutela. In caso di seri problemi che impediscano o sconsiglino la consultazione di queste persone o, se queste interpellate rifiutino il loro assenso o esprimano pareri discordi, il consultorio o la struttura socio sanitaria, rimette al giudice tutelare una relazione corredata del proprio parere. Il giudice tutelare deciderà se autorizzare o meno la donna all'interruzione di gravidanza.